Sez. L, Sentenza n. 2226 del 29/03/1985 (Rv. 440108 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - IN GENERE - IMPUGNAZIONE INCIDENTALE AUTONOMO E IMPUGNAZIONE INCIDENTALE TARDIVA - DISTRAZIONE - RIFERIMENTO AL MOMENTO IN CUI NASCE L'INTERESSE A PROPORRE IL GIOVANE - APPLICABILITÀ DEL CRITERIO NEL NUOVO RITO DEL LAVORO.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - IN GENERE - IMPUGNAZIONE INCIDENTALE AUTONOMO E IMPUGNAZIONE INCIDENTALE TARDIVA - DISTRAZIONE - RIFERIMENTO AL MOMENTO IN CUI NASCE L'INTERESSE A PROPORRE IL GIOVANE - APPLICABILITÀ DEL CRITERIO NEL NUOVO RITO DEL LAVORO.*
Il principio generale secondo cui la distinzione tra l'impugnazione incidentale autonoma e l'impugnazione incidentale tardiva è in relazione con il momento in cui nasce l'interesse a proporre il gravame, restando l'ammissibilità dell'impugnazione incidentale tardiva esclusa nel caso in cui l'interesse ad impugnare sia riferibile ad una soccombenza derivante direttamente da un capo autonomo della pronuncia non investito dell'impugnazione principale, deve ritenersi applicabile anche nel nuovo rito del lavoro, essendo in armonia - anziché in contrasto - con le esigenze di speditezza cui questo è ispirato. (V 1016/84, mass n 433187).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 334, Cod. Proc. Civ. art. 436
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)