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Sez. L, Sentenza n. 1016 del 09/02/1984 (Rv. 433187 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - RAPPORTO CON LE IMPUGNAZIONI PRINCIPALI - IMPUGNAZIONE INCIDENTALE AUTONOMA E IMPUGNAZIONE INCIDENTALE TARDIVA - DISTINZIONE - MOMENTO COSTITUTIVO DELL'INTERESSE A PROPORRE IL GRAVAME - RILEVANZA - AMMISSIBILITÀ DELLA IMPUGNAZIONE INCIDENTALE TARDIVA - CONDIZIONI - FATTISPECIE RELATIVA AD IMPUGNAZIONE INCIDENTALE TARDIVA PROPOSTA DALLO INPS IN ORDINE ALL'ACCERTAMENTO NEGATIVO DELL'OBBLIGO CONTRIBUTIVO PER UN PERIODO DIVERSO DA ALTRO POSITIVAMENTE ACCERTATO IN DANNO DEL DATORE DI LAVORO IMPUGNANTE IN VIA PRINCIPALE.*
Stato
decisa il 1984-02-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/433187-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - RAPPORTO CON LE IMPUGNAZIONI PRINCIPALI - IMPUGNAZIONE INCIDENTALE AUTONOMA E IMPUGNAZIONE INCIDENTALE TARDIVA - DISTINZIONE - MOMENTO COSTITUTIVO DELL'INTERESSE A PROPORRE IL GRAVAME - RILEVANZA - AMMISSIBILITÀ DELLA IMPUGNAZIONE INCIDENTALE TARDIVA - CONDIZIONI - FATTISPECIE RELATIVA AD IMPUGNAZIONE INCIDENTALE TARDIVA PROPOSTA DALLO INPS IN ORDINE ALL'ACCERTAMENTO NEGATIVO DELL'OBBLIGO CONTRIBUTIVO PER UN PERIODO DIVERSO DA ALTRO POSITIVAMENTE ACCERTATO IN DANNO DEL DATORE DI LAVORO IMPUGNANTE IN VIA PRINCIPALE.*

La distinzione tra la figura dell'impugnazione incidentale autonoma, che ricorre tanto nell'ipotesi in cui il gravame sia diretto contro una parte diversa dall'impugnante principale quanto nella ipotesi in cui il gravame riguardi un capo della pronuncia differente da quello che ha formato oggetto dell'impugnazione principale, a condizione che non sia con questo in rapporto di dipendenza o di connessione, e quella dell'impugnazione incidentale tardiva, che è diretta contro lo stesso capo della sentenza oggetto della impugnazione principale, o contro un altro capo in rapporto di dipendenza o connessione con questo, è in relazione con il momento in cui nasce l'interesse a proporre il gravame, restando la ammissibilità dell'impugnazione incidentale tardiva esclusa nel caso in cui l'interesse ad impugnare sia riferibile, anziché alla proposizione dell'impugnazione principale, ad una soccombenza derivante direttamente dalla pronuncia. (nella specie, l'impugnata sentenza, in relazione a domanda dello i.N.P.S. per il versamento di contributi per il servizio mensa dallo ottobre 1968 al marzo 1971, aveva ritenuto l'infondatezza della domanda stessa per il periodo anteriore all'entrata in vigore della legge n. 153 del 1969, accogliendola, invece, per il periodo posteriore. La S.C., alla stregua del principio suesposto, ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso incidentale tardivo proposto dall'istituto in ordine alla statuizione ad esso sfavorevole, essendo tale impugnazione autonoma rispetto a quella - principale - della società datrice di lavoro, concernente l'affermazione dello Obbligo contributivo per il secondo dei detti periodi). (V 2767/83, mass n 427678; (V 1990/81, mass n 412690).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 334

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)