Sez. 3, Sentenza n. 2733 del 25/06/1977 (Rv. 386389 - 01)
TRASCRIZIONE - ATTI RELATIVI A BENI MOBILI - ATTI SOGGETTI ALLA TRASCRIZIONE - PIGNORAMENTO E SEQUESTRO - TRASCRIZIONE DEL PIGNORAMENTO DI BENI IMMOBILI O DI BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI - FUNZIONE - TRASFERIMENTO O COSTITUZIONE DI DIRITTI SUI BENI PIGNORATI PER EFFETTO DI ATTI AMMINISTRATIVI O DI PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI - PIGNORAMENTO TRASCRITTO - INEFFICACIA - CONSEGUENZE IN TEMA DI DUPLICE PIGNORAMENTO SULLO STESSO IMMOBILE O MOBILE REGISTRATO CON TRASCRIZIONE DI UNO SOLTANTO DEI PIGNORAMENTI.*
TRASCRIZIONE - ATTI RELATIVI A BENI MOBILI - ATTI SOGGETTI ALLA TRASCRIZIONE - PIGNORAMENTO E SEQUESTRO - TRASCRIZIONE DEL PIGNORAMENTO DI BENI IMMOBILI O DI BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI - FUNZIONE - TRASFERIMENTO O COSTITUZIONE DI DIRITTI SUI BENI PIGNORATI PER EFFETTO DI ATTI AMMINISTRATIVI O DI PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI - PIGNORAMENTO TRASCRITTO - INEFFICACIA - CONSEGUENZE IN TEMA DI DUPLICE PIGNORAMENTO SULLO STESSO IMMOBILE O MOBILE REGISTRATO CON TRASCRIZIONE DI UNO SOLTANTO DEI PIGNORAMENTI.*
Nel pignoramento di beni immobili, o di beni mobili iscritti in pubblici registri, la funzione della trascrizione del pignoramento di rendere inefficaci, nei confronti del creditore pignorante e dei creditori intervenuti nell'esecuzione, gli Atti traslativi o costitutivi di diritti sui beni pignorati successivamente alla trascrizione medesima si esplica solo rispetto agli Atti negoziali compiuti dal debitore esecutato in favore di terzi, ed e limitata in questo ambito. Quella funzione non sussiste - e percio l'inefficacia non si verifica - quando il trasferimento o la Costituzione di diritti sono effetto di Atti di imperio trascritti, si tratti di Atti amministrativi o di provvedimenti giudiziari, anche se viziati. Pertanto, nell'ipotesi in cui, coesistendo due pignoramenti su uno stesso bene immobile o mobile registrato, il primo pignoramento non sia stato trascritto, mentre lo sia stato il secondo, i due processi esecutivi si svolgono separatamente e la vendita del bene pignorato nel primo processo, una volta trascritta, e efficace nei confronti del creditore secondo pignorante e dei creditori intervenuti nello altro processo esecutivo, che non puo continuare a svolgersi per essere venuto a mancare l'oggetto dell'espropriazione. Tali soggetti possono solo proporre tempestiva opposizione ex art 617 cod proc civ contro l'ordinanza di vendita nulla a causa della mancata trascrizione del pignoramento, che ha loro impedito di acquistare la posizione di creditori intervenuti nel primo processo esecutivo, ma, anche in tal caso, la nullita dell'ordinanza che dispone la vendita non ha effetto, a norma dell'art 2929 cod civ, riguardo all'acquirente, salvo il caso di collusione di costui con il creditore procedente.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2693, Cod. Civ. art. 2913, Cod. Civ. art. 2914, Cod. Civ. art. 2915 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2929, Cod. Proc. Civ. art. 555, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)