diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 5805 del 10/11/1979 (Rv. 402456 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - PIGNORAMENTO - EFFETTI - ALIENAZIONI: INEFFICACIA - SUCCESSIVE - DIRITTO DI PRELAZIONE O DIRITTO DI SEGUITO DEL CREDITORE PIGNORANTE - INSUSSISTENZA - POSIZIONE DEL DEBITORE ALIENANTE - LEGITTIMATO PASSIVO DELL'ESECUZIONE RELATIVA AL BENE PIGNORATO O SEQUESTRATO - CARATTERE ESCLUSIVO.*
Stato
decisa il 1979-11-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/402456-01

ESECUZIONE FORZATA - PIGNORAMENTO - EFFETTI - ALIENAZIONI: INEFFICACIA - SUCCESSIVE - DIRITTO DI PRELAZIONE O DIRITTO DI SEGUITO DEL CREDITORE PIGNORANTE - INSUSSISTENZA - POSIZIONE DEL DEBITORE ALIENANTE - LEGITTIMATO PASSIVO DELL'ESECUZIONE RELATIVA AL BENE PIGNORATO O SEQUESTRATO - CARATTERE ESCLUSIVO.*

Le Disposizioni degli artt 2906 e 2913 cod civ, relative agli effetti del sequestro conservativo e del pignoramento, non attribuiscono al creditore sequestrante o pignorante ne un diritto di prelazione, ne un diritto di seguito, essendo riconosciuta a tale creditore soltanto la titolarita di un potere prevalente rispetto al diritto di proprieta o ad altro diritto reale, ed essendo sancita a favore del medesimo la sola inefficacia delle alienazioni fatte in suo pregiudizio. Ne consegue che legittimato passivo della esecuzione relativa al bene pignorato o sequestrato resta il debitore alienante, attesa l'inefficacia dell'alienazione nei confronti del terzo acquirente, che per il creditore procedente e come se non vi fosse. (V 2733/77, mass n 386389; (Conf 3893/77, mass n 387583).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2906, Cod. Civ. art. 2913

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)