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Sez. L - , Sentenza n. 22188 del 03/08/2021 (Rv. 662098 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - INCOMPATIBILITA' (CON ALTRI IMPIEGHI, PROFESSIONI, CARICHE ED ATTIVITA') | Incompatibilità assoluta ex art. 60 del d.P.R. n. 3 del 1957 - Carattere - Potenzialità del conflitto - Sufficienza - Conoscenza da parte della P.A. - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2021-08-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/662098-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - INCOMPATIBILITA' (CON ALTRI IMPIEGHI, PROFESSIONI, CARICHE ED ATTIVITA')

In tema di lavoro pubblico, nel regime dell'incompatibilità assoluta, di cui all'art. 60 del d.P.R. n. 3 del 1957 (richiamato prima dall'art. 58 del d.lgs. n. 29 del 1993, e poi dall'art. 53 del d.lgs. n. 165 del 2001), non occorre valutare l'esistenza di riflessi negativi sul rendimento e sull'osservanza dei doveri d'ufficio, essendo sufficiente, per la preminenza dell'interesse pubblico, la mera potenzialità del conflitto, senza che rilevi l'eventuale conoscenza del fatto da parte dell'amministrazione, stante l'indisponibilità della materia.

Costituzione art. 97 CORTE COST., DPR 10/01/1957 num. 3 art. 60, Decreto Legisl. 03/02/1993 num. 29 art. 58, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 53 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)