Sez. L - , Sentenza n. 9660 del 13/04/2021 (Rv. 660969 - 02)
AVVOCATO E PROCURATORE - IN GENERE | Compatibilità tra la professione di avvocato e la sussistenza di un impiego pubblico - Personale impiegato presso l’area tecnica dell’Università - Esclusione - Fondamento.
AVVOCATO E PROCURATORE - IN GENERE
La disciplina prevista dalla l. n. 339 del 2003, che sancisce l'incompatibilità tra impiego pubblico "part-time" ed esercizio della professione forense, trova applicazione anche nei confronti del personale impiegato presso l'area tecnica dell'Università, atteso che i casi di compatibilità costituiscono eccezioni alla regola generale insuscettibili di estensione, rientrando nella discrezionalità del legislatore la modulazione del divieto in vista della necessità di tutelare interessi di rango costituzionale quali, da un lato, quelli di cui agli artt. 97 e 98 Cost., nonché, dall'altro, l'indipendenza della professione forense, in quanto strumentale all'effettività del diritto di difesa ex art. 24 Cost.
Riferimenti normativi: Legge 25/11/2003 num. 339 CORTE COST. PENDENTE, Legge 31/12/2012 num. 247 art. 19, Costituzione art. 33, Costituzione art. 9, Costituzione art. 97 CORTE COST., Costituzione art. 98, Costituzione art. 24
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)