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Sez. 2, Sentenza n. 589 del 16/03/1967 (Rv. 326571 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI DIPENDENTI - QUALIFICHE - DIRIGENTE - IMPIEGATO DI PRIMA CATEGORIA - DIFFERENZE.*
Stato
decisa il 1967-03-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/326571-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI DIPENDENTI - QUALIFICHE - DIRIGENTE - IMPIEGATO DI PRIMA CATEGORIA - DIFFERENZE.*

Impiegato di prima categoria con funzioni direttive e il lavoratore subordinato preposto, formalmente o di fatto, a un singolo settore, ramo o servizio dell'organizzazione aziendale, con supremazia gerarchica e responsabilita circoscritte a quel settore, ramo o servizio, entro il quale non si limita a trasmettere ordini ed a curarne l'esecuzione, ma ha il compito di attuare le direttive impartitegli dall'imprenditore o da un dirigente. Dirigente, tecnico o amministrativo, e invece il lavoratore, pure subordinato, che- quale alter ego dell'imprenditore- e preposto alla direzione di tutti i settori, rami e servizi della organizzazione aziendale o di una branca rilevante ed autonoma di questa, ed esplica le sue mansioni con generale supremazia gerarchica, con ampi poteri di autonomia e piena liberta di Determinazione che gli consentono - nel quadro delle direttive generali dell'imprenditore e quindi senza l'Obbligo di chiedere di volta in volta a quest'ultimo particolari istruzioni e consensi - di imporre, nell'ambito delle finalita perseguite dalla impresa, i propri discrezionali poteri di disposizione cosi da influenzare, con la sua opera, l'intera vita dell'azienda, tanto nel suo interno quanto nei rapporti con i terzi. (Cfr. 321820, 324338, 738-65, 1900-64, 1116-64).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)