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Sez. L, Sentenza n. 10622 del 08/05/2009 (Rv. 608408 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - IN GENERE | Messi dipendenti comunali ed addetti all'ufficio del giudice di pace - Compensi aggiuntivi per attività di notificazione - Art. 6 della legge n. 479 del 1999 - Rinvio alle norme previste per le notificazioni degli ufficiali giudiziari - Conseguenze - Trattamento economico previsto per gli ufficiali giudiziari - Applicabilità - Esclusione - Fondamento - Applicabilità della contrattazione collettiva di settore - Sussistenza.
Stato
decisa il 2009-05-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/608408-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - IN GENERE

In tema di trattamento economico in favore dei messi del giudice di pace, l'art. 13 della legge 21 novembre 1991, n. 374, come sostituito dall'art. 6 della legge 16 dicembre 1999, n. 479 - che, da un lato, ha previsto l'applicazione, limitatamente al servizio di notificazione, delle norme dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari approvato con d.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229 e, dall'altro, ha abrogato l'art. 2 del d.lgs. lgt. 1 febbraio 1946, n. 122, così da far venire meno la base legale per corrispondere, in riferimento all'attività di notificazione, i diritti e le indennità nella misura ivi stabilita - non può essere interpretato nel senso che ai messi del giudice di pace spettino i compensi aggiuntivi per il servizio di notificazione in base alla disciplina dettata per gli ufficiali giudiziari, essendo il rinvio al citato d.P.R. n. 1229 limitato alla sola regolamentazione del servizio e non già al profilo del trattamento economico corrispondente e non potendo reputarsi ragionevole equiparare, sotto detto profilo, le due categorie contraddistinte da fondamentali diversità. Ne consegue che l'aspetto retributivo del rapporto di lavoro dei messi del giudice di pace rimane disciplinato dalla contrattazione collettiva di settore, competente ad attribuire i trattamenti economici in forza dell'art. 2, comma 3, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

Riferimenti normativi: Legge 21/11/1991 num. 374 art. 13 com. 2, Legge 16/12/1999 num. 479 art. 6, Decr. Legisl. Luogoten. 01/02/1946 num. 122 CORTE COST., DPR 15/12/1959 num. 1229 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)