Sez. 3, Sentenza n. 10634 del 20/07/2002 (Rv. 556026 - 01)
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - OBBLIGAZIONI - ARRICCHIMENTO SENZA CAUSA | Disposizione ex art. 23 D.L. n. 66 del 1989 trasfuso nell'art.35 D.Lgs n. 77 del 1995 - Spese delle province, dei Comuni e delle Comunità montane effettuate senza i necessari presupposti - Natura sostanziale della norma - Configurabilità - Sussistenza - Giudice di pace - Equità - Conseguenze.
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - OBBLIGAZIONI - ARRICCHIMENTO SENZA CAUSA
Il divieto per gli enti pubblici territoriali di contrarre obbligazioni di pagamento, il cui impegno contabile non figuri nel bilancio dell'ente, ai sensi dell'art. 23 D.L. 1989/66 conv. nella legge 1989/144 poi trasfuso nell'art. 35 D.Lgs. 1977/77, è norma di natura sostanziale regolatrice del rapporto che il giudice di pace non è tenuto ad applicare quando, decidendo controversie di valore non superiore ai due milioni, pronuncia secondo equità.
Riferimenti normativi: Legge 03/03/1989 num. 66 art. 23 CORTE COST., Legge 29/04/1989 num. 144 CORTE COST., Decreto Legisl. 25/02/1977 num. 1977 art. 35
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)