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Sez. 1, Sentenza n. 7085 del 29/07/1997 (Rv. 506327 - 01)

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - OBBLIGAZIONI - ARRICCHIMENTO SENZA CAUSA | Disposizione ex art. 23 D.L. n. 66 del 1989, riprodotta dall'art. 123 del D. Lgs. n. 77 del 1995 - Spese delle Province, dei Comuni e delle Comunità montane effettuate senza i necessari presupposti - Effetti - Rapporto obbligatorio diretto tra privato fornitore e amministratore o funzionario - Sussistenza - Conseguenza - Proponibilità dell'azione di arricchimento senza causa nei confronti dell P.A. - Esclusione.
Stato
decisa il 1997-07-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/506327-01

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - OBBLIGAZIONI - ARRICCHIMENTO SENZA CAUSA

La disposizione contenuta nell'art. 23 del D.L. n. 66 del 1989 (convertito con legge n. 144 del 1989), abrogata dall'art. 123 del D.Lgs. n. 77 del 1995 e riprodotta in termini sostanzialmente analoghi dall'art. 35 dello stesso D.Lgs. - la quale prevede che, nel caso in cui le Province, i Comuni e le Comunità montane acquisiscano beni o servizi in mancanza di determinati presupposti, il rapporto obbligatorio intercorre "ai fini della controprestazione e per ogni effetto di legge tra il privato fornitore e l'amministratore o il funzionario che abbiano consentito la fornitura" - fa venir meno il rapporto di immedesimazione organica tra l'amministratore o il funzionario, da una parte, e la P.A., dall'altra, con la conseguente imputabilità del rapporto obbligatorio contrattuale direttamente alla persona fisica dell'amministratore o del funzionario stessi. Ne consegue che, alla luce di tale disposizione e limitatamente ai citati enti ed ai menzionati rapporti, il privato, disponendo di una azione diretta ed immediata nei confronti dell'amministratore o del funzionario, non può esperire, nei confronti della P.A., la sussidiaria azione di arricchimento senza causa.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 03/03/1989 num. 66 art. 23 CORTE COST., Legge 29/04/1989 num. 144 CORTE COST., Decreto Legisl. 25/02/1995 num. 77 art. 35 CORTE COST., Decreto Legisl. 25/02/1995 num. 77 art. 123 CORTE COST., Costituzione art. 28, Cod. Civ. art. 2042

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)