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Sez. 3, Sentenza n. 3279 del 27/05/1982 (Rv. 421241 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI) - RISARCIMENTO DEL DANNO PATRIMONIALE - PRESUPPOSTI - AFFERMAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ DELL'AUTORE DELL'ILLECITO IN VIRTÙ DI PRESUNZIONE DI LEGGE - INSUFFICIENZA - FATTISPECIE IN TEMA DI INFORTUNIO A VIAGGIATORE SU CONVOGLIO FERROVIARIO.*
Stato
decisa il 1982-05-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/421241-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI) - RISARCIMENTO DEL DANNO PATRIMONIALE - PRESUPPOSTI - AFFERMAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ DELL'AUTORE DELL'ILLECITO IN VIRTÙ DI PRESUNZIONE DI LEGGE - INSUFFICIENZA - FATTISPECIE IN TEMA DI INFORTUNIO A VIAGGIATORE SU CONVOGLIO FERROVIARIO.*

La condanna al risarcimento dei danni non patrimoniali presuppone lo accertamento di un fatto costituente reato e non può perciò essere pronunziata qualora la responsabilità dell'autore dello illecito sia affermata non già in base ad un accertamento concreto di colpa, ma in forza di una presunzione posta dalla legge (nella specie dall'art. 13 del R.d.l. 11 ottobre 1934 n. 1948, con riferimento all'anormalità del servizio ferroviario, costituita dal fatto che la carrozza di un convoglio viaggiava con uno sportello aperto in prossimità del luogo in cui il sinistro - caduta dal treno di un viaggiatore - si era verificato). (V 3814/79, mass n 400265; (Conf 5799/80, mass n 409627).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Regio Decr. Legge 11/10/1934 num. 1948 art. 13

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)