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Sez. L, Sentenza n. 4248 del 23/03/2001 (Rv. 545114 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DEI RATEI DI PENSIONE | Prescrizione quinquennale ex art. 2948 n. 4 cod. civ. - Applicabilità alle quote non versate in caso di pagamenti parziali - Esclusione - Prescrizione decennale - Applicabilità.
Stato
decisa il 2001-03-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/545114-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DEI RATEI DI PENSIONE

In tema di pensione di vecchiaia, la prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4 cod. civ. è applicabile ai ratei di pensione ed ai relativi accessori soltanto con riferimento ai ratei liquidi - intendendosi, per tali, le somme messe a disposizione dell'avente diritto e non riscosse -, e non riguarda, invece, le quote non versate - tra cui quelle inerenti alla rivalutazione del credito - in caso di pagamenti solo parzialmente satisfattivi della pretesa creditoria, alle quali si applica, per converso, la prescrizione decennale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2948 n. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)