Sez. L, Sentenza n. 4248 del 23/03/2001 (Rv. 545114 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DEI RATEI DI PENSIONE | Prescrizione quinquennale ex art. 2948 n. 4 cod. civ. - Applicabilità alle quote non versate in caso di pagamenti parziali - Esclusione - Prescrizione decennale - Applicabilità.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DEI RATEI DI PENSIONE
In tema di pensione di vecchiaia, la prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4 cod. civ. è applicabile ai ratei di pensione ed ai relativi accessori soltanto con riferimento ai ratei liquidi - intendendosi, per tali, le somme messe a disposizione dell'avente diritto e non riscosse -, e non riguarda, invece, le quote non versate - tra cui quelle inerenti alla rivalutazione del credito - in caso di pagamenti solo parzialmente satisfattivi della pretesa creditoria, alle quali si applica, per converso, la prescrizione decennale.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2948 n. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)