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Sez. L, Sentenza n. 3180 del 05/04/1996 (Rv. 496820 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DEI RATEI DI PENSIONE | Contestazione della loro debenza ancorché in base a norma ostativa poi dichiarata costituzionalmente illegittima - Prescrizione quinquennale - Esclusione - Decennale - Applicabilità - Fattispecie relativa a pensione di vecchiaia ridotta per i titolari di pensione di vecchiaia rimasti iscritti negli albi professionali forensi.
Stato
decisa il 1996-04-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/496820-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DEI RATEI DI PENSIONE

L'art. 2948 n. 4 cod. civ. che assoggetta al termine prescrizionale di cinque anni le prestazioni periodiche con scadenza ad un anno o inferiore, presuppone, non diversamente dall'art. 129, primo comma del R.D.L. 4 ottobre 1935, n.1827, che prevede eguale termine di prescrizione per le rate di pensione non riscosse, con decorrenza dal giorno della loro scadenza, la liquidità e l'esigibilità del credito e cioè che questo, una volta scaduto, sia stato messo a disposizione del creditore, il quale possa quindi riscuoterlo, mentre ai fini tanto dell'una quanto dell'altra norma non è sufficiente la mera idoneità del credito ad essere determinato, ancorché prontamente, nel suo ammontare. Pertanto con riguardo ai ratei di pensione la cui debenza sia contestata, ancorché in base ad una norma ostativa solo in prosieguo dichiarata costituzionalmente illegittima (quale, nella specie, l'art. 2, sesto comma, della legge 20 settembre 1980, n.576, sulla riforma del sistema previdenziale forense, dichiarato costituzionalmente illegittimo con la sentenza n.1008 del 1988 della Corte Costituzionale, nella parte in cui dispone la riduzione a due terzi della pensione di vecchiaia per il titolare che resti iscritto negli albi professionali) non si applica la prescrizione quinquennale di cui alle norme sopraindicate ma l'ordinaria prescrizione decennale, quale prescrizione concernente la prestazione pensionistica nella sua globalità ed interezza, di cui i ratei di pensione non liquidi e non esigibili rappresentano una frazione ancora non individuata. 1

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2948 quater CORTE COST., Legge 20/09/1980 num. 576 CORTE COST., Regio Decr. Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 129

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)