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Sez. 1, Sentenza n. 6558 del 17/07/1997 (Rv. 506086 - 01)

CONTRATTI BANCARI - OPERAZIONI BANCARIE IN CONTO CORRENTE - COMPENSAZIONE TRA I SALDI DI PIÙ CONTI O RAPPORTI | Necessità che i rapporti non siano più in corso - Esclusione - Conseguenze - Assoggettabilità a revocatoria fallimentare - Esclusione.
Stato
decisa il 1997-07-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/506086-01

CONTRATTI BANCARI - OPERAZIONI BANCARIE IN CONTO CORRENTE - COMPENSAZIONE TRA I SALDI DI PIÙ CONTI O RAPPORTI

L'art. 1853 cod. civ., applicazione del principio generale dell'operatività della compensazione sancito dall'art. 1241 cod. civ., consente, salvo patto contrario, la compensazione tra la banca e il correntista dei saldi attivi e passivi di più conti correnti di corrispondenza a quest'ultimo intestati, anche quando i relativi rapporti siano ancora in corso. Infatti, l'art. 1823 cod. civ., che considera i crediti inesigibili fino alla chiusura del conto, non si applica alle operazioni bancarie in conto corrente disciplinate dagli artt. 1852 e seg. cod. civ. Consegue che in caso di fallimento del correntista, la compensazione si sottrae, a norma dell'art. 56 legge fall., alla revocatoria fallimentare.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1823, Cod. Civ. art. 1853, Legge Falliment. art. 56 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 56 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)