Sez. 1, Sentenza n. 3447 del 23/05/1986 (Rv. 446401 - 01)
CONTRATTI BANCARI - OPERAZIONI BANCARIE IN CONTO CORRENTE - COMPENSAZIONE TRA I SALDI DI PIÙ CONTI O RAPPORTI - ESTENSIONE AI CONTI DI CORRISPONDENZA CON CONVENZIONE DI ASSEGNO.*
CONTRATTI BANCARI - OPERAZIONI BANCARIE IN CONTO CORRENTE - COMPENSAZIONE TRA I SALDI DI PIÙ CONTI O RAPPORTI - ESTENSIONE AI CONTI DI CORRISPONDENZA CON CONVENZIONE DI ASSEGNO.*
In tema di operazioni bancarie in conto corrente, il principio fissato dall'art. 1853 cod. civ., secondo il quale, ove coesistano più rapporti tra la banca ed il correntista, i saldi attivi e passivi si compensano reciprocamente, in difetto di patto contrario, introduce un'ipotesi di compensazione "ope legis" che trova applicazione anche nel caso di conti di corrispondenza con convenzione di assegno, e che si verifica con le rispettive annotazioni in conto, atteso che la convenzione di assegno, da considerarsi implicita nel conto di corrispondenza, non integra il suddetto patto contrario. Dal carattere legale di tale compensazione consegue che essa prescinde da un'autorizzazione del correntista, e, quindi, quando sopravvenga il fallimento di quest'ultimo, è invocabile dalla banca, a norma dell'art. 56 del R.d. 16 marzo 1942 n. 267, sottraendosi alla possibilità di revocatoria fallimentare (configurabile solo quando la compensazione derivi da Atti negoziali del fallito). (V 2833/55; (contra 1149/56).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1853, Legge Falliment. art. 56 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 56 CORTE COST., Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)