diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 12233 del 20/05/2013 (Rv. 626670 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - COMPORTO | Concessione di aspettativa successiva al periodo di malattia ex art. 40 c.c.n.l. 11 luglio 2003 per i dipendenti della Poste Italiane s.p.a. - Scadenza dell'aspettativa - Mancato rientro al lavoro - Conseguenze - - Legittimità del recesso datoriale.
Stato
decisa il 2013-05-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/626670-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - COMPORTO

Nel caso di concessione di un periodo di aspettativa, successivo a quello di malattia, ai sensi dell'art. 40 del c.c.n.l. 11 luglio 2003, per i dipendenti della Poste Italiane s.p.a., i limiti temporali per poter procedere al licenziamento per superamento del periodo di comporto devono essere ulteriormente dilatati, in modo da comprendere anche la durata dell'aspettativa, sicché il mancato rientro del lavoratore alla scadenza dell'aspettativa deve ritenersi idoneo a giustificare il recesso datoriale, in quanto il superamento del dato temporale è condizione sufficiente a legittimare il recesso, non essendo necessaria, in tal caso, la prova del giustificato motivo oggettivo né dell'impossibilità sopravvenuta della prestazione lavorativa né quella della correlativa impossibilità di adibire il lavoratore a mansioni diverse.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Contr. Coll. 11/07/2003 art. 40

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)