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Sez. L, Sentenza n. 2794 del 12/02/2015 (Rv. 634313 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - COMPORTO | Concessione di aspettativa successiva al periodo di malattia ex art. 40 del c.c.n.l. 4 luglio 2008 per i dipendenti dell'industria della gomma, cavi elettrici ed affini e dell'industria delle materie plastiche - Scadenza dell'aspettativa - Mancato rientro in servizio del lavoratore - Criteri di computo del comporto - Conseguenze.
Stato
decisa il 2015-02-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/634313-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - COMPORTO

Nel caso di concessione di un periodo di aspettativa, successivo a quello di malattia, ai sensi dell'art. 40 del c.c.n.l. 4 luglio 2008 per i dipendenti dell'industria della gomma, cavi elettrici ed affini e dell'industria delle materie plastiche, il relativo periodo non può essere computato nell'arco temporale dei trentasei mesi previsti dal comma secondo del "chiarimento a verbale" seguente all'art. 40 del c.c.n.l. citato, ma va considerato come periodo "neutro", sicché il datore di lavoro può legittimamente esercitare il diritto di recesso ove, al termine dell'aspettativa, il lavoratore non rientri in servizio o si assenti nuovamente per malattia, e l'assenza, sommata alle precedenti, superi il periodo cosiddetto "interno" entro l'arco temporale esterno, da calcolarsi escludendo il periodo di aspettativa.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Contr. Coll. 04/07/2008 art. 40

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)