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Sez. 5, Sentenza n. 35845 del 04/06/2010 Ud. (dep. 06/10/2010) Rv. 248420 - 01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - FALSITÀ IDEOLOGICA | Falsa attestazione, in sede di comunicazione e allegata relazione, in ordine alla necessità e urgenza di demolire un tramezzo divisorio - Integrazione del reato di cui all'art. 483 cod. pen..
Stato
decisa il 2010-06-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/248420-01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - FALSITÀ IDEOLOGICA

Integra il delitto di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 cod. pen.), la condotta di coloro che, in qualità rispettivamente di proprietario e di tecnico, attestino falsamente, nella comunicazione e nella allegata relazione depositate presso il locale Comune, la necessità e l'urgenza di demolire un tramezzo divisorio perché pericolante, in quanto concretantesi in un atto avente valenza probatoria privilegiata, con esclusione della necessità di produrre ogni altra documentazione ed, inoltre, destinato - sebbene privo di riflessi diretti e immediati nei rapporti con la P.A. - ad inserirsi, con un contributo di conoscenza e valutazione, nel procedimento amministrativo funzionale all'accertamento della situazione di fatto e di diritto risalente al proprietario ed alla eventuale adozione delle conseguenti decisioni amministrative nei suoi confronti.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 483

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)