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Sez. 1, Sentenza n. 22888 del 09/05/2006 Ud. (dep. 03/07/2006) Rv. 234879 - 01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - FALSITÀ IDEOLOGICA | Falsa attestazione del privato nella dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà destinato ad essere trasfuso in atto pubblico - - Integrazione del delitto di cui all'art. 483 cod.pen. - Configurabilità - Fattispecie relativa a falsa dichiarazione di residenza volta ad ottenere autorizzazione al transito in area della città destinata ai soli residenti.
Stato
decisa il 2006-05-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/234879-01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - FALSITÀ IDEOLOGICA

Integra il delitto di falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico (art. 483 cod. pen.) la condotta del soggetto che attesti al pubblico ufficiale una situazione concreta ed obiettiva attinente alla propria persona non rispondente al vero e, in particolare, una residenza anagrafica non più attuale, nella dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, la quale è destinata, per espressa disposizione di legge, a provare la veridicità delle asseverazioni in essa contenute e ad essere poi trasfusa in un atto pubblico, consistente, nel caso di specie, nell'autorizzazione al transito in una zona a traffico limitato, riservata ai soggetti residenti in una certa area della città.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 483, Legge 14/01/1968 num. 15 art. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)