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Sez. 4, Sentenza n. 1191 del 30/04/1997 Cc. (dep. 18/06/1997) Rv. 207782 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - MISURE COERCITIVE - OBBLIGO DI PRESENTAZIONE ALLA POLIZIA GIUDIZIARIA | Convenzione sui diritti dell'uomo - Godimento del nucleo familiare - Prevalenza sulle esigenze di tutela dell'ordine pubblico e della prevenzione criminale - Esclusione - Fattispecie: imputato sottoposto all'obbligo avente la famiglia all'estero.
Stato
decisa il 1997-04-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/207782-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - MISURE COERCITIVE - OBBLIGO DI PRESENTAZIONE ALLA POLIZIA GIUDIZIARIA

In materia di misure cautelari, pur dovendosi affermare l'immediata applicabilità della convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, del 4 novembre 1950 (ratificato con la legge 4 agosto 1955 n. 848), e della prescrizione in essa contenuta relativa al diritto al godimento della vita familiare, non può tuttavia tale principio ritenersi contrastante con l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Ciò in quanto il principio di cui alla convenzione internazionale persegue finalità meramente programmatiche e può essere superato nell'ipotesi di prevalenza di interessi contrastanti, quali l'ordine pubblico nazionale o la prevenzione dei reati (Fattispecie relativa a eccepita illegittimità dell'obbligo imposto ex art. 282 cod. proc. pen. all'imputato avente i familiari in Germania).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 282, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 282, Legge 04/08/1955 num. 848 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)