Sez. 1, Ordinanza n. 35555 del 02/07/2008 Cc. (dep. 17/09/2008) Rv. 240579 - 01
DIRITTO INTERNAZIONALE - TRATTATI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI | Convenzione europea dei diritti dell'uomo - Rango delle norme della Convenzione, come interpretate dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo - Fonti interposte integratrici del precetto di cui all'art. 117, primo comma, Cost. - Rilevanza ai fini del giudizio di legittimità costituzionale - Condizioni.
DIRITTO INTERNAZIONALE - TRATTATI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI
Ai fini del giudizio di legittimità costituzionale, assumono rilevanza le norme della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, così come interpretate dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, le quali rivestono il rango di fonti interposte integratrici del precetto di cui all'art. 117, comma primo, Cost., a condizione che siano conformi alla Costituzione e siano compatibili con la tutela degli interessi costituzionalmente protetti. Resta, invece, esclusa la disapplicazione delle disposizioni di legge ordinaria da parte del giudice che reputi una determinata disciplina non conforme alle previsioni della predetta Convenzione.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 117 CORTE COST., Costituzione art. 117 CORTE COST., Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST. PENDENTE, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)