Sez. 1 - , Ordinanza n. 23315 del 23/08/2021 (Rv. 662311 - 01)
FAMIGLIA - POTESTA' DEI GENITORI | Sottrazione internazionale di minori - Convenzione dell’Aja del 25 ottobre 1980 - Diritto di affidamento e diritto di visita – Tutela differenziata – Fondamento.
FAMIGLIA - POTESTA' DEI GENITORI
In tema di sottrazione internazionale di minori, La Convenzione di L'Aja del 25 ottobre 1980 (ratificata e resa esecutiva in Italia con l. n. 64 del 1994) distingue nettamente, all'art. 5, il diritto di affidamento del minore dal diritto di visita dello stesso e prevede, per le due situazioni, una tutela differenziata. In particolare, all'art. 12, sancisce l'immediato ritorno del
minore nello Stato di residenza abituale esclusivamente per l'ipotesi di illecito trasferimento o trattenimento, che ricorre in caso di violazione del diritto di affidamento o custodia. Qualora, invece, il trasferimento impedisca soltanto l'esercizio del diritto di visita, l'art. 21 consente all'altro genitore soltanto di sollecitare l'Autorità centrale a compiere tutti i passi necessari per rimuovere ogni ostacolo all'esercizio del predetto diritto, ciò anche quando sia reso particolarmente difficile dal trasferimento nell'altro Stato, poiché l'emissione dell'ordine di rientro imporrebbe il rimpatrio anche al genitore affidatario, incidendo illegittimamente sulla sua libertà di stabilire la propria residenza nella località che ritenga più conveniente.
Tratt. Internaz. 25/10/1980 art. 5, Tratt. Internaz. 25/10/1980 art. 12, Legge 15/01/1994 num. 64 CORTE COST., Tratt. Internaz. 25/10/1980 art. 21
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)