Sez. 1, Sentenza n. 16092 del 14/07/2006 (Rv. 592733 - 01)
FAMIGLIA - POTESTÀ DEI GENITORI | Convenzione di L'Aja del 25 ottobre 1980 sugli effetti civili della sottrazione internazionale di minori, resa esecutiva con legge n.64 del 1994 - Diritto di affidamento e diritto di visita - Nozione - Tutela differenziata - Diritto di visita del genitore non affidatario - Violazione - Tutela - Ritorno immediato del minore nello Stato di sua residenza abituale - Esclusione - Fondamento.
FAMIGLIA - POTESTÀ DEI GENITORI
La Convenzione di L'Aja del 25 ottobre 1980 sugli effetti civili della sottrazione internazionale di minori, ratificata e resa esecutiva in Italia con la legge n. 64 del 1994, distingue nettamente, all'art. 5, il diritto di affidamento - che comprende quelli concernenti la cura della persona del minore, e, in particolare, il diritto di decidere riguardo al suo luogo di residenza - dal diritto di visita, che comprende il diritto di condurre il minore in un luogo diverso dalla sua residenza abituale per un periodo limitato di tempo, e prevede per le due situazioni una tutela differenziata, sancendo, all'art. 12, l'immediato ritorno del minore nello Stato di residenza abituale esclusivamente per l'ipotesi di illecito trasferimento o trattenimento, che ricorre solo in caso di violazione del diritto di affidamento o custodia. Qualora, invece, difetti il presupposto dell'illiceità del trasferimento, la Convenzione dispone all'art. 21 che, con l'ausilio dell'Autorità centrale, al genitore non affidatario sia garantito l'effettivo esercizio del diritto di visita, senza, peraltro, indicarne specifiche modalità esecutive, e senza escludere la possibilità che, in caso di scelta, rimessa al genitore affidatario, di una nuova residenza particolarmente distante, sia reso di fatto particolarmente difficile lo stesso esercizio del diritto di visita, avuto anche riguardo alla circostanza che una eventuale disposizione che favorisse il ripristino della precedente residenza del minore comporterebbe la necessità del rientro anche del genitore affidatario, incidendo illegittimamente sulla libertà di quest'ultimo di stabilirsi nella località che ritenga più conveniente.
Riferimenti normativi: Tratt. Internaz. 25/10/1980, Legge 15/01/1994 num. 64 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)