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Sez. 1, Sentenza n. 1159 del 26/05/1967 (Rv. 327591 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - LIQUIDAZIONE - IN GENERE - RICORSO PER CASSAZIONE - MANCATA SPECIFICAZIONE DELLE CENSURE - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1967-05-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/327591-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - LIQUIDAZIONE - IN GENERE - RICORSO PER CASSAZIONE - MANCATA SPECIFICAZIONE DELLE CENSURE - INAMMISSIBILITA.*

E inammissibile la censura attinente ad errori di computo nella liquidazione delle spese e a violazione delle misure stabilite nella tariffa, qualora non siano indicati gli errori che sarebbero stati commessi e le voci della tariffa che sarebbero state violate.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 366

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)