Sez. 1, Sentenza n. 1159 del 26/05/1967 (Rv. 327591 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - LIQUIDAZIONE - IN GENERE - RICORSO PER CASSAZIONE - MANCATA SPECIFICAZIONE DELLE CENSURE - INAMMISSIBILITA.*
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - LIQUIDAZIONE - IN GENERE - RICORSO PER CASSAZIONE - MANCATA SPECIFICAZIONE DELLE CENSURE - INAMMISSIBILITA.*
E inammissibile la censura attinente ad errori di computo nella liquidazione delle spese e a violazione delle misure stabilite nella tariffa, qualora non siano indicati gli errori che sarebbero stati commessi e le voci della tariffa che sarebbero state violate.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 366
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)