Sez. 2, Sentenza n. 3659 del 29/10/1975 (Rv. 377866 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - LIQUIDAZIONE - GLOBALE - IMPUGNAZIONE - SPECIFICAZIONE DELLE VOCI CONTESTATE - OBBLIGATORIETA.*
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - LIQUIDAZIONE - GLOBALE - IMPUGNAZIONE - SPECIFICAZIONE DELLE VOCI CONTESTATE - OBBLIGATORIETA.*
Il giudice ha bensi l'Obbligo di liquidare separatamente i diritti di procuratore e gli onorari di avvocato, ma la parte, ove intenda impugnare una liquidazione globale, ha l'Onere di specificare le voci contestate, precisando cio che ritiene non dovuto o liquidato in eccesso, in modo da consentire il controllo del giudice superiore. (V 3317/73, mass n 367211; 2918/73, mass n 366553; (V 1159/67, mass n 327591).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)