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Sez. 1, Sentenza n. 2222 del 29/01/1996 Ud. (dep. 29/02/1996) Rv. 204047 - 01

Reati contro la fede pubblica - Delitti - Falsità in atti - In atti pubblici | Natura di reato di pericolo - Conseguenze.
Stato
decisa il 1996-01-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/204047-01

Reati contro la fede pubblica - Delitti - Falsità in atti - In atti pubblici

I delitti di falso sono reati di pericolo in ordine all'interesse, alla genuinità ed alla veridicità del documento nel quale si sostanzia l'interesse probatorio e non in relazione ad eventuali danni patrimoniali; ne consegue che, anche nel caso in cui lo interesse alla veridicità di un documento e la sua funzione probatoria sottendono o sono funzionali ad aspettative economiche o patrimoniali od a prospettive di vantaggio, non per questo il delitto di falso si snatura e diventa reato contro il patrimonio. (Nella fattispecie si trattava di falso ideologico nel registro cronologico per i protesti cambiari, e la Suprema Corte ha ribadito la natura di atto pubblico di tale documento).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 479, DPR 15/12/1959 num. 1229 art. 118

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)