Sez. 6, Sentenza n. 1051 del 22/05/1998 Ud. (dep. 26/01/1999) Rv. 213908 - 01
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - IN ATTI PUBBLICI | Natura di reati di pericolo - Produzione di un danno o di un profitto - Necessità - Esclusione - Dolo - "Animus nocendi" - Necessità - Esclusione - Fattispecie in tema di falso ideologico.
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - IN ATTI PUBBLICI
Ai reati di falso sono estranee le nozioni di danno e di profitto, bastando al perfezionarsi del reato il mero pericolo che dalla contraffazione o dall'alterazione possa derivare alla fede pubblica, che è l'unico bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice. Pertanto a nulla rileva ai fini della sussistenza del reato che la "immutatio veri" sia stata commessa non solo senza l'"animus nocendi vel decipiendi" ma anche con la certezza di non produrre alcun danno, essendo sufficiente che la falsificazione sia avvenuta consapevolmente e volontariamente. (Fattispecie in tema di falso ideologico realizzato in una relazione di perizia da parte del responsabile di un ufficio tecnico comunale).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 479
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)