Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 16005 del 21/07/2011 (Rv. 618930 - 01)
PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE | Art. 58, primo comma, della legge n. 69 del 2009 - Opposizioni a decreti emessi su ricorsi depositati prima del 4 luglio 2009 - Soggezione alle disposizioni del codice di procedura civile e a quelle di attuazione dello stesso codice anteriori alla legge n. 69 del 2009 - Sussistenza - Fondamento - Limiti.
PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE
In base alla disposizione di diritto intertemporale di cui all'art. 58, primo comma, della legge 18 giugno 2009, n. 69, la data di instaurazione del giudizio per i procedimenti per decreto ingiuntivo va individuata in quella del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, con la conseguenza che le controversie di opposizione a decreti ingiuntivi, emessi su ricorsi depositati anteriormente al 4 luglio 2009, sono soggette alle disposizioni del codice di procedura civile e a quelle di attuazione dello stesso codice anteriori alle modifiche introdotte da detta legge, salvo per quanto disposto dai commi successivi dello stesso art. 58 citato.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 633 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 638 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST., Legge 18/06/2009 num. 69 art. 58
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)