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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 4987 del 14/03/2016 (Rv. 639349 - 01)

PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE | Sentenza - Appello - Termine semestrale ex art. 327 c.p.c. come modificato dalla legge n. 69 del 2009 - Applicabilità ai giudizi "pendenti" dopo la sua entrata in vigore - Individuazione.
Stato
decisa il 2016-03-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/639349-01

PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE

In caso di appello proposto avverso sentenza resa all'esito di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ai fini dell'operatività del termine semestrale di decadenza dal gravame (previsto dall'art. 327 c.p.c., nel testo novellato dalla legge n. 69 del 2009 ed applicabile - ai sensi dell'art. 58 della stessa legge - ai soli giudizi pendenti dopo la sua entrata in vigore), la "pendenza del giudizio" va individuata con riferimento non alla notificazione dell'atto di opposizione, bensì al deposito del ricorso monitorio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 633 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST., Legge 18/06/2009 num. 69 art. 58, Legge 18/06/2009 num. 69 art. 58

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)