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Sez. 3, Sentenza n. 6320 del 20/03/1979 Ud. (dep. 10/07/1979) Rv. 142517 - 01

PARTE CIVILE - IN GENERE - DISCIPLINA DELL'AZIONE CIVILE IN SEGUITO ALL'APPLICAZIONE DELL'AMNISTIA - AMBITO DELLA FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1979-03-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/142517-01

PARTE CIVILE - IN GENERE - DISCIPLINA DELL'AZIONE CIVILE IN SEGUITO ALL'APPLICAZIONE DELL'AMNISTIA - AMBITO DELLA FATTISPECIE.*

L'art 12 legge 3 agosto 1978, n 405 (disciplina dell'Azione civile in seguito alla applicazione dell'amnistia) e norma di natura eccezionale perche circoscrive alla sola amnistia - tra le cause di Estinzione del reato nelle quali la esigenza di economia di giudizi potrebbe porsi alla stessa stregua - l'ultrattivita del processo penale funzionalizzata alla rivalita dell'Azione civile ivi esercitata. Tale fattispecie, non suscettibile di espansione, consta di una sentenza di condanna anche generica dell'imputato a favore della parte civile e dall'impugnazione cui detta sentenza sia sottoposta. Ne consegue che da essa esulano sia la pronuncia assolutoria di primo grado appellata dal PM, sia la sentenza di assoluzione di appello avverso la quale il PM o l'imputato abbiano proposto ricorso, essendo irrilevante che nel giudizio di primo grado vi sia stata condanna a favore della parte civile.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 23 CORTE COST., Cod. Pen. art. 151 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 91 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 92, Cod. Proc. Pen. art. 592 CORTE COST., Legge 03/08/1978 num. 405 art. 12 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)