Sez. 2, Sentenza n. 5132 del 15/12/1983 Ud. (dep. 30/05/1984) Rv. 164580 - 01
PARTE CIVILE - IN GENERE - DISCIPLINA DELL'AZIONE CIVILE IN SEGUITO ALL'APPLICAZIONE DELL'AMNISTIA - GIUDIZIO DI IMPUGNAZIONE - OBBLIGO DI DECIDERE SUGLI INTERESSI CIVILI - CONDIZIONI.*
PARTE CIVILE - IN GENERE - DISCIPLINA DELL'AZIONE CIVILE IN SEGUITO ALL'APPLICAZIONE DELL'AMNISTIA - GIUDIZIO DI IMPUGNAZIONE - OBBLIGO DI DECIDERE SUGLI INTERESSI CIVILI - CONDIZIONI.*
In tema di pronuncia sull'Azione civile anche in seguito alla applicazione dell'amnistia, l'applicabilità dell'art. 12 legge 3 agosto 1978 n. 405 è subordinata, in Sede di impugnazione, alla duplice condizione di una sentenza di condanna anche generica dello imputato a favore della parte civile e dell'impugnazione cui la sentenza stessa sia sottoposta. Tale condizione non ricorre nel caso in cui la pronuncia di appello impugnata dal P.m. con ricorso per Cassazione sia di piena assoluzione, essendo irrilevante che nel giudizio di primo grado vi sia stata condanna anche alle restituzioni e ai danni in favore della parte civile. (Conf mass n 142517; (Conf mass n 146885).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 151 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 91 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 92, Cod. Proc. Pen. art. 489 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 592 CORTE COST., Legge 03/08/1978 num. 405 art. 12 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)