Sez. 5, Sentenza n. 4635 del 22/10/1997 Cc. (dep. 26/11/1997) Rv. 209045 - 01
PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - CHIAMATA DI CORREO | Procedimento in materia di libertà - Riscontro alla chiamata - Specificità - necessità ai fini della gravità dell'indizio - Esclusione.
PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - CHIAMATA DI CORREO
In tema di chiamata di correo, in sede di procedimento "de libertate", una volta superato positivamente il vaglio di attendibilità intrinseca della fonte indiziaria, la conferma al contenuto dell'accusa non deve essere necessariamente individualizzante, bastando ogni elemento di qualsiasi natura anche di ordine logico. La "specificità" del riscontro, inteso come diretta inerenza al fatto materiale ed alla persona del chiamato, è imposto dall'art. 192 terzo comma cod. proc. pen., attinente alla "valutazione della prova" nell'ambito del giudizio di merito, non per l'accertamento della gravità indiziaria ipotizzata dell'art. 273 cod. proc. pen. (Nella fattispecie la Corte ha affermato il principio che la sfasatura tra più propalazioni, circa l'ordine logico di alcuni reati, configura un elemento del tutto marginale che non tocca il punto essenziale della reale loro commissione, ma può trovare congrua spiegazione nell'errore di memoria).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 192 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 273 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 273 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)