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Sez. 1, Sentenza n. 4584 del 02/07/1997 Cc. (dep. 18/08/1997) Rv. 208345 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - CONDIZIONI DI APPLICABILITÀ - GRAVI INDIZI DI COLPEVOLEZZA | Dichiarazioni accusatorie di coimputati o coindagati - Criteri di valutazione - Riscontri esterni - Necessità - Carattere non individualizzante - Sufficienza - Condizioni.
Stato
decisa il 1997-07-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/208345-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - CONDIZIONI DI APPLICABILITÀ - GRAVI INDIZI DI COLPEVOLEZZA

In tema di valutazione dei gravi indizi di colpevolezza richiesti per l'applicazione o il mantenimento di misure cautelari personali, quando tali indizi debbano essere desunti da dichiarazioni di soggetti indicati nell'art. 192, comma terzo e quarto, cod. proc. pen., i riscontri esterni, sempre necessari, possono non avere carattere individualizzante solo in caso di elevata attendibilità intrinseca della chiamata in correità e di pregnante valore confermativo delle circostanze inerenti al fatto per cui si procede; detto carattere è da considerare invece indispensabile quando non sia possibile un tranquillizzante riconoscimento dell'attendibilità intrinseca ed estrinseca delle dichiarazioni accusatorie a causa della presenza, in esse, di errori, contraddizioni e incoerenze.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 com. 3 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 192 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 com. 4 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 192 com. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 273 com. 1 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 273 com. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)