Sez. L, Sentenza n. 520 del 29/01/1985 (Rv. 438723 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - LAVORO STRAORDINARIO - DURATA DELL'ORARIO NORMALE DI LAVORO - DETERMINAZIONE - AFFIDAMENTO ALL'AUTONOMIA NEGOZIALE - LIMITI - MAGGIORAZIONE DELLA RETRIBUZIONE O CARATTERE OBBLIGATORIO E CONTINUATIVO - INCIDENZA SUL CARATTERE ORDINARIO O NON DELL'ORARIO DI LAVORO - ESCLUSIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - LAVORO STRAORDINARIO - DURATA DELL'ORARIO NORMALE DI LAVORO - DETERMINAZIONE - AFFIDAMENTO ALL'AUTONOMIA NEGOZIALE - LIMITI - MAGGIORAZIONE DELLA RETRIBUZIONE O CARATTERE OBBLIGATORIO E CONTINUATIVO - INCIDENZA SUL CARATTERE ORDINARIO O NON DELL'ORARIO DI LAVORO - ESCLUSIONE.*
Nel rapporto di lavoro subordinato a norma dell'art. 2108 cod. civ. la durata dell'orario normale di lavoro resta affidata all'autonomia negoziale delle parti nel rispetto del limite legale massimo di otto ore giornaliere, previsto in generale dal R.d.l. 15 marzo 1923 n. 692, ovvero di altri limiti legali che tengono conto del sesso (legge 9 dicembre 1977 n. 903) o dell'età (legge 17 ottobre 1967 n. 977) del lavoratore. Pur tuttavia non è il nomen juris che definisce la natura, ordinaria o meno, dell'orario di lavoro e neppure sono determinanti né la circostanza che le parti abbiano previsto una maggiorazione della retribuzione né il carattere di obbligatorietà e continuatività dell'orario di lavoro, ma è, invece, decisiva la previsione del tipo di organizzazione aziendale concordata nell'accordo con la conseguenza che i reparti o settori aziendali possono avere cicli orari diversi senza per questo dover essere considerati straordinari l'uno rispetto all'altro, dovendo assumere carattere straordinario soltanto quell'orario che si prolunga oltre la sua specifica previsione programmata recepita nell'accordo. (V 3551/83, mass n 428457).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST., Regio Decr. Legge 15/03/1923 num. 692 art. 5, Legge 17/10/1967 num. 977 art. 18, Legge 09/12/1977 num. 903 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)