Sez. L, Sentenza n. 3551 del 21/05/1983 (Rv. 428457 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - IN GENERE - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - LAVORO PRESTATO CON CARATTERE CONTINUATIVO OLTRE IL LIMITE ORARIO CONTRATTUALE MA ENTRO IL LIMITE MASSIMO LEGALE - ACCERTAMENTO DEL CARATTERE DI NON STRAORDINARIETÀ DI TALE LAVORO E DI NORMALITÀ DELLA RELATIVA RETRIBUZIONE FISSA - COMPUTO DI QUEST'ULTIMA AI FINI DELLA LIQUIDAZIONE DI EMOLUMENTI DOVUTI SULLA BASE DELLA RETRIBUZIONE GLOBALE DI FATTO - AMMISSIBILITÀ.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - IN GENERE - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - LAVORO PRESTATO CON CARATTERE CONTINUATIVO OLTRE IL LIMITE ORARIO CONTRATTUALE MA ENTRO IL LIMITE MASSIMO LEGALE - ACCERTAMENTO DEL CARATTERE DI NON STRAORDINARIETÀ DI TALE LAVORO E DI NORMALITÀ DELLA RELATIVA RETRIBUZIONE FISSA - COMPUTO DI QUEST'ULTIMA AI FINI DELLA LIQUIDAZIONE DI EMOLUMENTI DOVUTI SULLA BASE DELLA RETRIBUZIONE GLOBALE DI FATTO - AMMISSIBILITÀ.*
Nel caso di lavoro prestato con carattere continuativo oltre il limite orario contrattuale della prestazione giornaliera, ma pur sempre entro il limite massimo legale, ove resti concretamente accertato alla stregua delle convenzioni di lavoro il carattere non straordinario di tale lavoro, come di normalità della relativa retribuzione fissa, questa legittimamente viene computata ai fini della liquidazione di emolumenti che pattiziamente o per legge (nella specie, compenso per ferie e per festività nonché mensilità aggiuntive, dovute agli autoferrotramvieri in base agli accordi nazionali 23 novembre 1946 e 20 marzo 1964, ed indennità di buonuscita) debbono essere corrisposti sulla base della retribuzione globale erogata di fatto, comprensiva di emolumenti accessori. (V 2238/80, mass n 405910).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2121 CORTE COST., Legge 27/05/1949 num. 260 art. 5 CORTE COST., Contr. Coll. 23/11/1946, Contr. Coll. 20/03/1964
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)