Sez. 5 - , Sentenza n. 11029 del 27/04/2021 (Rv. 661224 - 02)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - IMPORTAZIONI - IN GENERE | Merci transitate in dogana - Responsabilità per pagamento dell'IVA all'importazione - Rappresentante indiretto - Responsabilità in solido con l'importatore - Sussistenza - Ragioni.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - IMPORTAZIONI - IN GENERE
Del pagamento dell'IVA all'importazione risponde non soltanto l'importatore, ma anche solidalmente il suo rappresentante indiretto, che abbia presentato la dichiarazione doganale, stante la previsione di cui all'art. 201, par. 3, CDC, dovendo tale obbligazione ricomprendersi tra gli oneri doganali (ancorché non sia classificabile come "diritto di confine"), sicché deve essere accertata e riscossa nel momento in cui si verifica il presupposto impositivo, ossia il fatto dell'importazione.
Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE 12/10/1992 num. 2913 art. 201 com. 3, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 70
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)