Sez. 5 - , Ordinanza n. 31611 del 04/12/2019 (Rv. 656368 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - IMPORTAZIONI - IN GENERE | Merci transitate in dogana - Indebito utilizzo del "plafond" - Responsabilità per mancato pagamento dell'IVA all'importazione - Rappresentante indiretto - Responsabilità in solido con l'importatore - Sussistenza - Ragioni.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - IMPORTAZIONI - IN GENERE
Del pagamento dell'IVA all'importazione, derivante dall'indebita utilizzazione del "plafond" ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. c), e comma 2, del d.P.R. n. 633 del 1972, risponde non soltanto l'importatore - autore di una dichiarazione di intento nella specie rivelatasi mendace, con l'affermazione di un inesistente "status" di esportatore abituale - ma anche, in via solidale, il suo rappresentante indiretto, che presenti la dichiarazione in dogana, ai sensi dell'art. 56 del d.P.R. n. 43 del 1973, assumendo questi la qualità di soggetto responsabile a norma dell'art. 201, punto 3, reg. CEE n. 2913 del 1992 (Codice doganale comunitario).
Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE 12/10/1992 num. 2913 art. 201 com. 3, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 8 CORTE COST., DPR 23/01/1973 num. 43 art. 56 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)