Sez. 2, Sentenza n. 26288 del 27/09/2025 (Rv. 676708-02)
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PATTO DI QUOTA LITE | Avvocato - Compensi - Patto di quota lite stipulato dopo la riformulazione dell'art. 2233 c.c., operata dal d.l. 223 del 2006, conv. con modif. dalla l. n. 248 del 2006, e prima dell'entrata in vigore dell'art. 13 l. n. 247 del 2012 - Validità - Limiti.
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PATTO DI QUOTA LITE
In tema di compensi di avvocato, il patto di quota lite, stipulato dopo la riformulazione dell'art. 2233 c.c., operata dal d.l. n. 223 del 2006, conv. con modif. dalla l. n. 248 del 2006, e prima
dell'entrata in vigore dell'art. 13 della l. n. 247 del 2012, è valido, a meno che, valutato sotto il profilo causale e sotto il profilo dell'equità nonché della regola integrativa di cui all'art. 45 del codice deontologico forense nel testo deliberato il 18-1-2007, il rapporto tra il compenso pattuito e il risultato conseguito, stabilito dalle parti all'epoca della conclusione del contratto, risulti sproporzionato per eccesso rispetto alla tariffa di mercato.
Cod. Civ. art. 2233 CORTE COST., Decreto Legge 04/07/2006 num. 223 CORTE COST., Legge 04/08/2006 num. 248 CORTE COST., Legge 31/12/2012 num. 247 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)