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Sez. U, Ordinanza n. 14699 del 31/05/2025 (Rv. 674860-01)

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PATTO DI QUOTA LITE | Divieto del patto di quota lite - Fondamento - Pattuizione consentita ex art. 13, comma 3, l. n. 247 del 2012 - Differenze.
Stato
decisa il 2025-05-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/674860-01

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PATTO DI QUOTA LITE

Il divieto del patto di quota lite di cui all'art. 13, comma 4, della l. n. 247 del 2012, si fonda sull'esigenza di evitare la commistione di interessi tra il cliente e l'avvocato, che si avrebbe qualora il compenso fosse collegato, in tutto o in parte, al risultato della controversia, ciò che non ricorre, invece, nella diversa pattuizione - ammessa dal comma 3 del medesimo art. 13 - nella quale il compenso venga parametrato al valore dei beni o degli interessi litigiosi.

Legge 31/12/2012 num. 247 art. 13 com. 3, Legge 31/12/2012 num. 247 art. 13 com. 4, Cod. Civ. art. 2233 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)