Sez. L, Sentenza n. 1569 del 08/03/1986 (Rv. 444945 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE PRESSO IL PROCURATORE COSTITUITO - DECESSO O INCAPACITÀ DELLA PARTE COSTITUITA PRIMA DELLA CHIUSURA DELLA DISCUSSIONE - NOTIFICA DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE PRESSO IL PROCURATORE COSTITUITO - VALIDITÀ.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE PRESSO IL PROCURATORE COSTITUITO - DECESSO O INCAPACITÀ DELLA PARTE COSTITUITA PRIMA DELLA CHIUSURA DELLA DISCUSSIONE - NOTIFICA DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE PRESSO IL PROCURATORE COSTITUITO - VALIDITÀ.*
Nel caso di decesso o d'incapacità della parte costituita, verificatisi nel corso di un grado del giudizio di merito e prima della chiusura della discussione, l'atto di impugnazione - in difetto di dichiarazione o notificazione degli eventi ad opera del procuratore costituito - è validamente notificato presso il procuratore stesso, a norma dell'art. 330, primo comma cod. proc. civ., a prescindere dall'eventuale conoscenza aliunde di quegli eventi da parte del notificante. (Conf 1228/84, mass n 433731, ultima parte).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)