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Sez. L, Sentenza n. 1569 del 08/03/1986 (Rv. 444945 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE PRESSO IL PROCURATORE COSTITUITO - DECESSO O INCAPACITÀ DELLA PARTE COSTITUITA PRIMA DELLA CHIUSURA DELLA DISCUSSIONE - NOTIFICA DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE PRESSO IL PROCURATORE COSTITUITO - VALIDITÀ.*
Stato
decisa il 1986-03-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/444945-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE PRESSO IL PROCURATORE COSTITUITO - DECESSO O INCAPACITÀ DELLA PARTE COSTITUITA PRIMA DELLA CHIUSURA DELLA DISCUSSIONE - NOTIFICA DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE PRESSO IL PROCURATORE COSTITUITO - VALIDITÀ.*

Nel caso di decesso o d'incapacità della parte costituita, verificatisi nel corso di un grado del giudizio di merito e prima della chiusura della discussione, l'atto di impugnazione - in difetto di dichiarazione o notificazione degli eventi ad opera del procuratore costituito - è validamente notificato presso il procuratore stesso, a norma dell'art. 330, primo comma cod. proc. civ., a prescindere dall'eventuale conoscenza aliunde di quegli eventi da parte del notificante. (Conf 1228/84, mass n 433731, ultima parte).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)