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Sez. 1, Sentenza n. 35772 del 20/11/2020 Cc. (dep. 14/12/2020) Rv. 280126 - 01

ESECUZIONE - PENE DETENTIVE | Emergenza da COVID-19 - Differimento dell'esecuzione della pena per motivi di salute – Valutazione di compatibilità con il regime carcerario - Criteri – Situazione epidemiologica del luogo di possibile allocazione del detenuto - Rilevanza.
Stato
decisa il 2020-11-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/280126-01

ESECUZIONE - PENE DETENTIVE

In tema di differimento dell'esecuzione della pena nel periodo di emergenza sanitaria da COVID-19, la valutazione della compatibilità delle condizioni di salute del detenuto col regime carcerario deve essere effettuata tenendo conto sia dell'astratta idoneità dei presidi sanitari all'interno del circuito penitenziario sia dell'adeguatezza concreta del percorso trattamentale fruibile dal detenuto, da valutare, previa consultazione del Presidente della Giunta della Regione, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del d.l. 10 maggio 2020, n. 29 (successivamente trasfuso nell'art. 2-bis, comma 2, legge 25 giugno 2020, n. 70, alla luce della situazione epidemiologica, connessa all'emergenza pandemica, del luogo di possibile allocazione del condannato.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 10/05/2020 num. 29 art. 2 com. 2 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 ter CORTE COST., Legge 25/06/2020 num. 70 art. 2 bis com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)