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Sez. 1, Sentenza n. 27352 del 17/05/2019 Cc. (dep. 19/06/2019) Rv. 276413 - 01

ESECUZIONE - PENE DETENTIVE | Istanza di differimento facoltativo dell'esecuzione della pena per gravi motivi di salute – Accoglimento – Condizioni – Indicazione.
Stato
decisa il 2019-05-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/276413-01

ESECUZIONE - PENE DETENTIVE

Ai fini dell'accoglimento di un'istanza di differimento facoltativo dell'esecuzione della pena detentiva per gravi motivi di salute, ai sensi dell'art. 147, comma primo, n. 2, cod. pen., non è necessaria un'incompatibilità assoluta tra la patologia e lo stato di detenzione, ma occorre pur sempre che l'infermità o la malattia siano tali da comportare un serio pericolo di vita, o da non poter assicurare la prestazione di adeguate cure mediche in ambito carcerario, o, ancora, da causare al detenuto sofferenze aggiuntive ed eccessive, in spregio del diritto alla salute e del senso di umanità al quale deve essere improntato il trattamento penitenziario.

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 ter CORTE COST., Conv. Eur. Dir. Uomo art. 3, Cod. Pen. art. 146 CORTE COST., Cod. Pen. art. 147 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 684, Cod. Pen. art. 147 com. 1 lett. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)