Sez. 2, Sentenza n. 1140 del 20/04/1970 (Rv. 346723 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITA - LICENZIAMENTO IN TRONCO - DICHIARAZIONE DI PARZIALE ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE DELL'ART 2120 COD CIV - ACCERTAMENTO DELLA GIUSTA CAUSA - IRRILEVANZA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITA - LICENZIAMENTO IN TRONCO - DICHIARAZIONE DI PARZIALE ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE DELL'ART 2120 COD CIV - ACCERTAMENTO DELLA GIUSTA CAUSA - IRRILEVANZA.*
Dopo la sentenza 27 giugno 1968, n 75, della Corte costituzionale (applicabile ai rapporti non esauriti), con la quale e stata dichiarata l'illegittimita costituzionale dell'art 2120 cod civ nella parte in cui esclude il diritto all'indennita di anzianita in caso di licenziamento in tronco o di dimissioni, risulta irrilevante l'accertamento sulla sussistenza della giusta causa. (V 787-70, massima n 346085).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)