Sez. 2, Sentenza n. 787 del 23/03/1970 (Rv. 346085 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITA - INCOSTITUZIONALITA DELL'ART 2120 COD CIV - SPETTANZA IN OGNI CASO.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITA - INCOSTITUZIONALITA DELL'ART 2120 COD CIV - SPETTANZA IN OGNI CASO.*
A seguito della dichiarazione di illegittimita costituzionale dello art 2120, comma primo, ultima parte, cod civ (sent n 75 del 1968) -che spiega efficacia erga omnes e retroattivamente sui rapporti non ancora esauriti - qualsiasi valutazione sull'esistenza o meno di una 'giusta causà di licenziamento diviene superflua, dal momento che il diritto del lavoratore alla percezione dell'indennita di anzianita al termine del rapporto a tempo indeterminato, non puo piu costituire oggetto di discussione.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)