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Sez. 2, Sentenza n. 787 del 23/03/1970 (Rv. 346085 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITA - INCOSTITUZIONALITA DELL'ART 2120 COD CIV - SPETTANZA IN OGNI CASO.*
Stato
decisa il 1970-03-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/346085-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITA - INCOSTITUZIONALITA DELL'ART 2120 COD CIV - SPETTANZA IN OGNI CASO.*

A seguito della dichiarazione di illegittimita costituzionale dello art 2120, comma primo, ultima parte, cod civ (sent n 75 del 1968) -che spiega efficacia erga omnes e retroattivamente sui rapporti non ancora esauriti - qualsiasi valutazione sull'esistenza o meno di una 'giusta causà di licenziamento diviene superflua, dal momento che il diritto del lavoratore alla percezione dell'indennita di anzianita al termine del rapporto a tempo indeterminato, non puo piu costituire oggetto di discussione.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)