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Sez. 3, Sentenza n. 326 del 25/01/1978 (Rv. 389617 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - MOTIVAZIONE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - ANALISI DI TUTTE LE ARGOMENTAZIONI DELLE PARTI - DI TUTTE LE RISULTANZE PROCESSUALI - NECESSITA - ESCLUSIONE - INDICAZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE - RIGETTO IMPLICITO DELLE RICHIESTE DISATTESE.*
Stato
decisa il 1978-01-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/389617-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - MOTIVAZIONE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - ANALISI DI TUTTE LE ARGOMENTAZIONI DELLE PARTI - DI TUTTE LE RISULTANZE PROCESSUALI - NECESSITA - ESCLUSIONE - INDICAZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE - RIGETTO IMPLICITO DELLE RICHIESTE DISATTESE.*

Il giudice del merito non ha l'Obbligo di esaminare analiticamente tutte le risultanze, ne tutte le richieste istruttorie e deduzioni della parte: ma, dopo avere valutato gli elementi per se idonei a sorreggere la decisione adottata, egli e solo tenuto a dare ragione del proprio convincimento, restando di conseguenza disattese, per implicito, quelle deduzioni difensive e richieste dalla parte le quali, sebbene su di esse non si rinvenga espressa confutazione e statuizione, siano tuttavia incompatibili con la decisione stessa, che di esse comporti necessariamente il rigetto. (Conf 4224/75, mass n 378582; (Conf 2011/73, mass n 365161).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)