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Sez. 1, Sentenza n. 2011 del 11/07/1973 (Rv. 365161 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - MOTIVAZIONE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - ANALISI DI TUTTE LE ARGOMENTAZIONI DELLE PARTI - DELLE RISULTANZE ISTRUTTORIE - SUPERFLUITA.*
Stato
decisa il 1973-07-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/365161-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - MOTIVAZIONE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - ANALISI DI TUTTE LE ARGOMENTAZIONI DELLE PARTI - DELLE RISULTANZE ISTRUTTORIE - SUPERFLUITA.*

Il giudice del merito non ha l'Obbligo di esaminare analiticamente tutte le risultanze processuali ne tutte le richieste istruttorie o deduzioni difensive della parte; ma, dopo aver valutato gli elementi probatori per se idonei a sorreggere la decisione adottata, egli e solo tenuto a indicare le ragioni del proprio convincimento, restando in conseguenza disattese per implicito quelle deduzioni difensive e richieste della parte le quali, sebbene su di esse non si rinvenga espressa confutazione o statuizione, siano tuttavia evidentemente incompatibili con la decisione stessa, che di esse necessariamente comporti il rigetto.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)