Sez. 3, Sentenza n. 3895 del 07/09/1977 (Rv. 387588 - 01)
LOCAZIONE - AVVIAMENTO COMMERCIALE - DIRITTO ALLO AVVIAMENTO - SPETTANZA AL CONDUTTORE USCENTE - CONDIZIONI.*
LOCAZIONE - AVVIAMENTO COMMERCIALE - DIRITTO ALLO AVVIAMENTO - SPETTANZA AL CONDUTTORE USCENTE - CONDIZIONI.*
Nell'ipotesi di cessazione della locazione per volonta del locatore in relazione ad immobile adibito all'Esercizio di attivita commerciale, il conduttore uscente ha diritto ad essere compensato per la perdita dell'avviamento della propria azienda non gia in ogni caso, ma solo nella misura dell'utilita che al locatore pervenga in correlazione con la cessazione del rapporto locatizio, in quanto l'utilita del locatore non va ravvisata nella possibilita, generica e astratta, del vantaggio derivante dalla riacquistata disponibilita dell'immobile, bensi, ed unicamente, nel vantaggio eventuale, di natura patrimoniale, che sia in stretta interdipendenza con la corrispondente perdita dell'avviamento commerciale del conduttore. (Conf 3017/75, mass n 377107).*
Riferimenti normativi: Legge 27/01/1963 num. 19 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)