Sez. 3, Sentenza n. 3017 del 26/08/1975 (Rv. 377107 - 01)
LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO(PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO DEL LOCATORE A FAR CESSARE LA PROROGA LEGALE - NECESSITA DEL LOCATORE - AVVIAMENTO (CORRISPETTIVO PER) - SPETTANZA - CONDIZIONI - FATTISPECIE (GESTIONE DI FARMACIA DA PARTE DEL CONDUTTORE; SUCCESSIVA VENDITA DI CORREDI E RICAMI DA PARTE DEL LOCATORE).*
LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO(PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO DEL LOCATORE A FAR CESSARE LA PROROGA LEGALE - NECESSITA DEL LOCATORE - AVVIAMENTO (CORRISPETTIVO PER) - SPETTANZA - CONDIZIONI - FATTISPECIE (GESTIONE DI FARMACIA DA PARTE DEL CONDUTTORE; SUCCESSIVA VENDITA DI CORREDI E RICAMI DA PARTE DEL LOCATORE).*
Per l'ipotesi di cessazione del rapporto locatizio, per volonta del locatore, di locali adibiti all'Esercizio di un'attivita commerciale od artigiana, che abbia rapporti diretti col pubblico degli utenti o dei consumatori, l'art 4 della legge 27 gennaio 1963, n 19, nello stabilire che il conduttore uscente ha diritto di essere compensato dal locatore per la perdita dell'avviamento che l'azienda subisca in conseguenza di tale cessazione nella misura della utilita che ne puo derivare al locatore, subordina tale diritto a due condizioni: a) che all'azienda del conduttore uscente sia effettivamente derivata, dalla cessazione della locazione, una perdita di avviamento; b) che il locatore, nell'uso diretto dell'immobile del quale e rientrato in possesso, si sia, in concreto avvantaggiato della detta perdita. L'utilita ricavata dal locatore va ravvisata non nella possibilita, generica ed astratta, del vantaggio a lui derivato dall'avere conseguito la disponibilita del proprio immobile, bensi ed unicamente in un vantaggio, di natura patrimoniale, che si trovi in un rapporto di stretta interdipendenza con la perdita di avviamento subita dalla azienda del conduttore. Benche la legge non condizioni il diritto all'indennita all'Esercizio, da parte del locatore, della stessa attivita commerciale o artigianale precedentemente esercitata dal conduttore uscente, tuttavia presuppone che il locatore eserciti nello stesso immobile una attivita quanto meno affine alla precedente sia per la natura che per i risultati perseguiti e, quindi, idonea a fare utilizzare la perdita di avviamento commerciale subita dall'altra parte. (nella specie, e stata esclusa l'applicabilita dell'art 4 della legge n 19 del 1963, stante la diversita sostanziale tra la gestione di farmacia precedentemente svolta dal conduttore e quella di vendita di ricami e corredi successivamente esercitata dal locatore). (Conf 1393/74, mass n 369476; 2823/72, mass n 360520).*
Riferimenti normativi: Legge 27/01/1963 num. 19 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)