Sez. 5, Sentenza n. 4012 del 15/12/1981 Ud. (dep. 19/04/1982) Rv. 153258 - 01
TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - EMISSIONE A VUOTO - ACCORDO DIRETTO AD ESCLUDERE LA CIRCOLAZIONE DEL TITOLO - SUSSISTENZA DEL REATO.*
TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - EMISSIONE A VUOTO - ACCORDO DIRETTO AD ESCLUDERE LA CIRCOLAZIONE DEL TITOLO - SUSSISTENZA DEL REATO.*
Ai fini della configurabilità del reato di emissione di assegno a vuoto è irrilevante l'accordo tra emittente e prenditore diretto ad escludere la destinazione del titolo alla circolazione, sia pure per un tempo limitato, in quanto in contrasto con il carattere formale dell'assegno. (Conf mass n 146593; (Conf mass n 142914).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 116 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)