Sez. 5, Sentenza n. 481 del 04/11/1983 Ud. (dep. 19/01/1984) Rv. 162156 - 01
TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - EMISSIONE A VUOTO - FATTO SCUSABILE - PATTO DI NON NEGOZIAZIONE DELLO ASSEGNO - VIOLAZIONE DEL PATTO - SCUSABILITÀ DEL FATTO - ESCLUSIONE.*
TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - EMISSIONE A VUOTO - FATTO SCUSABILE - PATTO DI NON NEGOZIAZIONE DELLO ASSEGNO - VIOLAZIONE DEL PATTO - SCUSABILITÀ DEL FATTO - ESCLUSIONE.*
L'assegno bancario può essere negoziato nonostante qualsiasi patto contrario fra prenditore ed emittente - quest'ultimo deve pertanto accertarsi, prima dell'emissione dell'assegno, dell'esistenza presso il trattario della corrispondente provvista e non può invocare il fatto scusabile nell'ipotesi in cui il prenditore ponga in circolazione il titolo in violazione dell'accordo. (V mass n 159351; (V mass n 158254; (V mass n 146593; (Conf mass n 153258; (Conf mass n 148356).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 31, Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 116 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)